Art. 1.

      1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, su richiesta dei comuni di Anzio e di Ariccia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali, con criterio di alternanza stagionale, secondo la ripartizione temporale stabilita con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio.
      3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono indicate da parte dei comuni interessati le strutture, comprese quelle di interesse artistico e storico, da adibire a casa da gioco in ciascuno di essi.
      4. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.